(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 30 marzo 2016) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali  per
l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro); 
  Visto l'art. 13, della legge 12 marzo 1999, n.  68  (Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili), nel  testo  in  vigore  fino  al  23
settembre 2015, il quale stabiliva  che  le  regioni  e  le  province
autonome possono concedere  un  contributo  all'assunzione  a  valere
sulle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di  cui
al comma 4 del medesimo articolo, di seguito denominato «Fondo»; 
  Dato atto che per effetto delle modifiche al testo del sopra citato
art. 13  della  legge  68/1999  apportate  dall'art. 10  del  decreto
legislativo   14   settembre   2015,   n.   151   (Disposizioni    di
razionalizzazione  e  semplificazione   delle   procedure   e   degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre  disposizioni  in
materia di rapporto di lavoro  e  pari  opportunita',  in  attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in  vigore  dal  24  settembre
2015,  i  contributi  per  l'assunzione  a  valere  sul  Fondo   sono
corrisposti, a decorrere dal 1° gennaio 2016, non piu' attraverso  le
regioni e province autonome bensi' mediante conguaglio nelle  denunce
contributive mensili trasmesse  direttamente  dai  datori  di  lavoro
all'Inps; 
  Visto  il  «Regolamento  recante  criteri  e   modalita'   per   la
concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili  di  cui
all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 37, comma 2 della legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la
tutela e la qualita' del lavoro)», emanato  con  proprio  decreto  13
luglio 2011, n. 0163/ Pres., come modificato dal proprio  decreto  20
dicembre 2011, n. 0307/Pres.; 
  Considerato che il «Regolamento (CE) n. 800/2008 della  Commissione
del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune  in  applicazione  degli  artt.  87  e  88  del
trattato (Regolamento  generale  di  esenzione  per  categoria)»,  e'
scaduto e che dal 1° luglio 2014 e' in vigore il Regolamento (UE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno  2014  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli artt. 107 e 108 del trattato; 
  Vista la  legge  regionale  29  maggio  2015,  n.  13  «Istituzione
dell'Area Agenzia regionale per il lavoro  e  modifiche  della  legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la
tutela e la qualita' del lavoro), nonche' di altre leggi regionali in
materia di lavoro», la quale  ha  disciplinato  il  trasferimento,  a
decorrere dal 1° luglio 2015, delle funzioni svolte dalle Province in
materia di lavoro alla  Regione,  che  le  esercita  attraverso  area
Agenzia regionale per il lavoro; 
  Ritenuto, allo scopo di consentire l'erogazione ai datori di lavoro
dei contributi per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015,
di sostituire il sopra citato regolamento  allo  scopo  di  adeguarlo
alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato alle imprese, nonche'
al nuovo assetto determinato dalla sopra menzionata  legge  regionale
13/2015; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  18  marzo  2016,  n.
424, con la quale e' stato approvato il «Regolamento recante  criteri
e  modalita'  per  la  concessione  di  incentivi  all'assunzione  di
soggetti disabili di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili),  in  attuazione
dell'art. 36, comma 3-bis della legge regionale 9 agosto 2005, n.  18
(Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la  qualita'  del
lavoro); 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la
concessione di incentivi all'assunzione di soggetti disabili  di  cui
all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili), in attuazione dell'art. 36, comma 3-bis,  della
legge  regionale  9  agosto  2005,  n.  18   (Norme   regionali   per
l'occupazione, la tutela  e  la  qualita'  del  lavoro)»,  nel  testo
allegato  al  presente  provvedimento  di   cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            Serracchiani